Art. 5.
(Esami di Stato per l'iscrizione
nella sezione A dell'albo).

      1. L'iscrizione nella sezione A dell'albo è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
      2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica o magistrale in una delle seguenti classi:

          a) per l'iscrizione nel settore scienze e tecniche dello sport: Classe 75/S - scienze e tecnica dello sport;

          b) per l'iscrizione nel settore scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative: Classe 76/S - scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative;

          c) per l'iscrizione nel settore organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie: classe 53/S - organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie.

      3. All'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo possono partecipare i soggetti in possesso di laurea in

 

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scienze motorie, conseguita al termine dei corsi quadriennali istituiti ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1999.
      4. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che intendono iscriversi nella sezione A dell'albo devono essere in possesso di titoli universitari dichiarati equipollenti ai sensi della normativa vigente.